La legge di stabilità 2014, come abbiamo scritto nello scorso articolo, ha prorogato la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
In questo nuovo articolo vogliamo dare soltanto alcuni chiarimenti su alcuni aspetti della detrazione.
LE SPESE DETRAIBILI
Per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica sono detraibili le spese riguardanti:
- la fornitura e la messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- fornitura e messa in opera di materiali ordinari anche necessari alla
realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle
preesistenti;
- la demolizione e la ricostruzione dell'elemento costruttivo;
- fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
- integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati esistenti;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche,
meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari
termici, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
- lo smontaggio e la dismissione dell'impianto di climatizzazione
invernale esistente, parziale o totale, la fornitura e la posa in opera di
tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche,
delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola
d'arte di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
caldaie a condensazione.
CUMULABILITA' CON ALTRE AGEVOLAZIONI
La detrazione d'imposta (del 55, 65 o 50%) non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali. Se gli interventi realizzati rientrano sia nelle egevolazioni previste per il risparmio energetico sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, si potrà usufruire, per le medesime spese, solo dell'uno o dell'altro beneficio fiscale.
Dal 1 gennaio 2009 la detrazione non è più cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli enti locali.
CALCOLO, LIMITI E RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE
Per gli interventi effettuati a partire dal 2011 è obbligatorio suddividere questa detrazione in dieci rate annuali di pari importo.
Il limite massimo di risparmio ottenibile con la detrazione (€ 100.000, € 60.000, € 30.000, a seconda del tipo di intervento) va riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento stesso. Pertanto va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell'onere effettivamente sostenuto da ciascuno.
Quando gli interventi realizzati consistono nella prosecuzione di lavori appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile, per il calcolo del limite massimo di detrazione bisogna tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.
Inoltre, per gli interventi in corso di realizzazione, la detrazione spetta comunque nel periodo d'imposta in cui la spesa è sostenuta, a condizione che il contribuente attesti che i lavori non siano ancora ultimati.
GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI
Per beneficiare dell'agevolazione fiscale è necessario acquisire i seguenti documenti:
1. asseverazione: consente di dimostrare che l'intervento realizzato è
conforme ai requisiti tecnici richiesti. Se vengono eseguiti più interventi
sullo stesso edificio l'asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste.
In alcuni casi, questo documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori, per esempio, per interventi di sostituzione di finestre ed infissi o per caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW.
L'asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori (D.M. 6 agosto 2009).
Nell'ipotesi di installazione dei pannelli solari è sufficiente l'attestato di partecipazione ad un apposito corso di formazione.
2. attestato di certificazione (o qualificazione) energetica: che comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio. Tale certificazione è prodotta dopo l'esecuzione degli interventi, utilizzando procedure e metodologie approvate dalle Regioni.
Per le spese effettuate dal 1°gennaio 2008, per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari non occorre più presentare l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica. Non è richiesta, inoltre, per gli interventi riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale realizzati a partire dal 15 agosto 2009.
3. la scheda informativa: è la scheda relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l'intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singolo unità immobiliari o l'installazione di pannelli solari.
La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando l'importo per le spese professionali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.
Il contribuente può rettificare, anche dopo la scadenza del termine previsto per l'invio, eventuali errori commessi nella compilazione della scheda informativa (es. errori su dati anagrafici del contribuente e dei beneficiari della detrazione, gli importi di spesa indicati in misura non corrispondente a quella effettiva...). In ogni caso la comunicazione in rettifica della precedente deve essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.
DOCUMENTI DA TRASMETTERE
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all'Enea:
- copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica
(allegato A del decreto);
- la scheda informativa (allegato E o F del decreto), relativa agli interventi
realizzati.
La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l'invio della documentazione all'Enea, coincide con il giorno del cosidetto "collaudo" (e non di effettuazione dei pagamenti). Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.
La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito internet dell'Enea (www.acs.enea.it).
Se il contribuente non è in possesso della documentazione, poiché l'intervento è ancora in corso di realizzazione, può fruire comunque della detrazione per le spese sostenute in ciascun periodo d'imposta, a condizione che attesti che i lavori non siano ultimati.
Per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d'imposta, occorre inviare all'Agenzia delle Entrate una comunicazione (il modello da utilizzare è stato approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 6 maggio 2009). La comunicazione deve essere presentata in via telematica entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio.
COME FARE I PAGAMENTI
Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d'impresa.
In particolare:
- i contribuenti non titolari di reddito d'impresa devono effettuare il pagamento
delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale;
- i contribuenti titolari di reddito d'impresa sono invece esonerati dall'obbligo di
pagamento mediante bonifico bancario o postale in quanto il momento
dell'effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la
determinazione di tale tipologia di reddito.
DOCUMENTI DA CONSERVARE
Per fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed esibire all'Amministrazione finanziaria ove ne faccia richiesta:
- il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato;
- la ricevuta di invio tramite internet;
- le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute
per la realizzazione degli interventi;
- per i contribuenti non titolari di reddito d'impresa, la ricevuta del bonifico
bancario o postale attraverso cui è stato effettuato il pagamento.
In questo nuovo articolo vogliamo dare soltanto alcuni chiarimenti su alcuni aspetti della detrazione.
LE SPESE DETRAIBILI
Per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica sono detraibili le spese riguardanti:
- la fornitura e la messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- fornitura e messa in opera di materiali ordinari anche necessari alla
realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle
preesistenti;
- la demolizione e la ricostruzione dell'elemento costruttivo;
- fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
- integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati esistenti;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche,
meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari
termici, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
- lo smontaggio e la dismissione dell'impianto di climatizzazione
invernale esistente, parziale o totale, la fornitura e la posa in opera di
tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche,
delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola
d'arte di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
caldaie a condensazione.
CUMULABILITA' CON ALTRE AGEVOLAZIONI
La detrazione d'imposta (del 55, 65 o 50%) non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali. Se gli interventi realizzati rientrano sia nelle egevolazioni previste per il risparmio energetico sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, si potrà usufruire, per le medesime spese, solo dell'uno o dell'altro beneficio fiscale.
Dal 1 gennaio 2009 la detrazione non è più cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli enti locali.
CALCOLO, LIMITI E RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE
Per gli interventi effettuati a partire dal 2011 è obbligatorio suddividere questa detrazione in dieci rate annuali di pari importo.
Il limite massimo di risparmio ottenibile con la detrazione (€ 100.000, € 60.000, € 30.000, a seconda del tipo di intervento) va riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento stesso. Pertanto va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell'onere effettivamente sostenuto da ciascuno.
Quando gli interventi realizzati consistono nella prosecuzione di lavori appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile, per il calcolo del limite massimo di detrazione bisogna tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.
Inoltre, per gli interventi in corso di realizzazione, la detrazione spetta comunque nel periodo d'imposta in cui la spesa è sostenuta, a condizione che il contribuente attesti che i lavori non siano ancora ultimati.
GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI
Per beneficiare dell'agevolazione fiscale è necessario acquisire i seguenti documenti:
1. asseverazione: consente di dimostrare che l'intervento realizzato è
conforme ai requisiti tecnici richiesti. Se vengono eseguiti più interventi
sullo stesso edificio l'asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste.
In alcuni casi, questo documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori, per esempio, per interventi di sostituzione di finestre ed infissi o per caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW.
L'asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori (D.M. 6 agosto 2009).
Nell'ipotesi di installazione dei pannelli solari è sufficiente l'attestato di partecipazione ad un apposito corso di formazione.
2. attestato di certificazione (o qualificazione) energetica: che comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio. Tale certificazione è prodotta dopo l'esecuzione degli interventi, utilizzando procedure e metodologie approvate dalle Regioni.
Per le spese effettuate dal 1°gennaio 2008, per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari non occorre più presentare l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica. Non è richiesta, inoltre, per gli interventi riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale realizzati a partire dal 15 agosto 2009.
3. la scheda informativa: è la scheda relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l'intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singolo unità immobiliari o l'installazione di pannelli solari.
La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando l'importo per le spese professionali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.
Il contribuente può rettificare, anche dopo la scadenza del termine previsto per l'invio, eventuali errori commessi nella compilazione della scheda informativa (es. errori su dati anagrafici del contribuente e dei beneficiari della detrazione, gli importi di spesa indicati in misura non corrispondente a quella effettiva...). In ogni caso la comunicazione in rettifica della precedente deve essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.
DOCUMENTI DA TRASMETTERE
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all'Enea:
- copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica
(allegato A del decreto);
- la scheda informativa (allegato E o F del decreto), relativa agli interventi
realizzati.
La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l'invio della documentazione all'Enea, coincide con il giorno del cosidetto "collaudo" (e non di effettuazione dei pagamenti). Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.
La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito internet dell'Enea (www.acs.enea.it).
Se il contribuente non è in possesso della documentazione, poiché l'intervento è ancora in corso di realizzazione, può fruire comunque della detrazione per le spese sostenute in ciascun periodo d'imposta, a condizione che attesti che i lavori non siano ultimati.
Per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d'imposta, occorre inviare all'Agenzia delle Entrate una comunicazione (il modello da utilizzare è stato approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 6 maggio 2009). La comunicazione deve essere presentata in via telematica entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio.
COME FARE I PAGAMENTI
Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d'impresa.
In particolare:
- i contribuenti non titolari di reddito d'impresa devono effettuare il pagamento
delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale;
- i contribuenti titolari di reddito d'impresa sono invece esonerati dall'obbligo di
pagamento mediante bonifico bancario o postale in quanto il momento
dell'effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la
determinazione di tale tipologia di reddito.
DOCUMENTI DA CONSERVARE
Per fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed esibire all'Amministrazione finanziaria ove ne faccia richiesta:
- il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato;
- la ricevuta di invio tramite internet;
- le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute
per la realizzazione degli interventi;
- per i contribuenti non titolari di reddito d'impresa, la ricevuta del bonifico
bancario o postale attraverso cui è stato effettuato il pagamento.