In Piemonte l'adozione delle valvole termostatiche e della contabilizzazione del calore nei condomini scadrà il 1° settembre prossimo; le sanzioni, tuttavia, in caso di inadempimento slittano al 31 dicembre 2016 (scadenza ultima imposta dall'Unione Europea).
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La detrazione per i cosiddetti " interventi di recupero del patrimonio edilizio ", attualmente prevista nella misura del 50% riguarda anche le spese sostenute per la realizzazione di box auto, garage, autorimesse e posti auto pertinenziali, anche di proprietà comune, con un limite massimo di € 96.000 delle spese sostenute.
Non è necessario che il vincolo di pertinenzialità riguardi l'abitazione principale, il box, infatti, può essere asservito anche ad una seconda abitazione . La detrazione è applicabile non solo per l'acquisto di un singolo box, ma anche per una pluralità asserviti ad un solo immobile. Per quanto riguarda le spese, sono agevolabili solamente quelle riguardanti la realizzazione e, pertanto, le uniche spese ammesse sono quelle riguardanti la progettazione, l'esecuzione dei lavori, le prestazioni professionali richieste dal tipo di Intervento, l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di bollo, i diritti pagati per le concessioni e per le autorizzazioni, le denunce di Inizio Lavori e gli oneri di urbanizzazione. Sono escluse quindi le spese sostenute per l'acquisto dell 'area, nonchè l'utile ritraibile dal costruttore del box o del garage, se questo è stato acquistato presso un'impresa (solo quest'ultima conosce, infatti, le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del box le quali di solito non coincidono con il prezzo di vendita, il quale normalmente comprende anche l'utile dell'imprenditore). Il contribuente che intende beneficiare della detrazione deve quindi ottenere una specifica attestazione dal venditore, recante le spese di realizzazione del box o garage. La legge di stabilità 2014, come abbiamo scritto nello scorso articolo, ha prorogato la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
In questo nuovo articolo vogliamo dare soltanto alcuni chiarimenti su alcuni aspetti della detrazione. LE SPESE DETRAIBILI Per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica sono detraibili le spese riguardanti: - la fornitura e la messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; - fornitura e messa in opera di materiali ordinari anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti; - la demolizione e la ricostruzione dell'elemento costruttivo; - fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso; - integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati esistenti; - fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici, anche in integrazione con impianti di riscaldamento; - lo smontaggio e la dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. CUMULABILITA' CON ALTRE AGEVOLAZIONI La detrazione d'imposta (del 55, 65 o 50%) non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali. Se gli interventi realizzati rientrano sia nelle egevolazioni previste per il risparmio energetico sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, si potrà usufruire, per le medesime spese, solo dell'uno o dell'altro beneficio fiscale. Dal 1 gennaio 2009 la detrazione non è più cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli enti locali. CALCOLO, LIMITI E RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE Per gli interventi effettuati a partire dal 2011 è obbligatorio suddividere questa detrazione in dieci rate annuali di pari importo. Il limite massimo di risparmio ottenibile con la detrazione (€ 100.000, € 60.000, € 30.000, a seconda del tipo di intervento) va riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento stesso. Pertanto va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell'onere effettivamente sostenuto da ciascuno. Quando gli interventi realizzati consistono nella prosecuzione di lavori appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile, per il calcolo del limite massimo di detrazione bisogna tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti. Inoltre, per gli interventi in corso di realizzazione, la detrazione spetta comunque nel periodo d'imposta in cui la spesa è sostenuta, a condizione che il contribuente attesti che i lavori non siano ancora ultimati. GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI Per beneficiare dell'agevolazione fiscale è necessario acquisire i seguenti documenti: 1. asseverazione: consente di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. Se vengono eseguiti più interventi sullo stesso edificio l'asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste. In alcuni casi, questo documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori, per esempio, per interventi di sostituzione di finestre ed infissi o per caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW. L'asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori (D.M. 6 agosto 2009). Nell'ipotesi di installazione dei pannelli solari è sufficiente l'attestato di partecipazione ad un apposito corso di formazione. 2. attestato di certificazione (o qualificazione) energetica: che comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio. Tale certificazione è prodotta dopo l'esecuzione degli interventi, utilizzando procedure e metodologie approvate dalle Regioni. Per le spese effettuate dal 1°gennaio 2008, per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari non occorre più presentare l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica. Non è richiesta, inoltre, per gli interventi riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale realizzati a partire dal 15 agosto 2009. 3. la scheda informativa: è la scheda relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l'intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singolo unità immobiliari o l'installazione di pannelli solari. La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando l'importo per le spese professionali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione. Il contribuente può rettificare, anche dopo la scadenza del termine previsto per l'invio, eventuali errori commessi nella compilazione della scheda informativa (es. errori su dati anagrafici del contribuente e dei beneficiari della detrazione, gli importi di spesa indicati in misura non corrispondente a quella effettiva...). In ogni caso la comunicazione in rettifica della precedente deve essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione. DOCUMENTI DA TRASMETTERE Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all'Enea: - copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A del decreto); - la scheda informativa (allegato E o F del decreto), relativa agli interventi realizzati. La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l'invio della documentazione all'Enea, coincide con il giorno del cosidetto "collaudo" (e non di effettuazione dei pagamenti). Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione. La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito internet dell'Enea (www.acs.enea.it). Se il contribuente non è in possesso della documentazione, poiché l'intervento è ancora in corso di realizzazione, può fruire comunque della detrazione per le spese sostenute in ciascun periodo d'imposta, a condizione che attesti che i lavori non siano ultimati. Per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d'imposta, occorre inviare all'Agenzia delle Entrate una comunicazione (il modello da utilizzare è stato approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 6 maggio 2009). La comunicazione deve essere presentata in via telematica entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio. COME FARE I PAGAMENTI Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d'impresa. In particolare: - i contribuenti non titolari di reddito d'impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale; - i contribuenti titolari di reddito d'impresa sono invece esonerati dall'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale in quanto il momento dell'effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione di tale tipologia di reddito. DOCUMENTI DA CONSERVARE Per fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed esibire all'Amministrazione finanziaria ove ne faccia richiesta: - il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato; - la ricevuta di invio tramite internet; - le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi; - per i contribuenti non titolari di reddito d'impresa, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso cui è stato effettuato il pagamento. Tutti i bonus casa, non solo il 50% sulle ristrutturazioni e il 65% sul risparmio energetico, ma anche la detrazione sull’acquisto di mobili ed elettrodomestici (almeno di classe energetica A+, A per i forni), proseguiranno nel 2014.
La proroga è contenuta nel testo della Legge di Stabilità 2014, ma la vera novità è quella del decreto Milleproroghe varato dal Governo il 27 dicembre. Il Milleproroghe, in pratica, sovverte le modifiche apportate dalla Stabilità sul bonus mobili in relazione al 2014, ripristinando la formula originaria introdotta dal decreto “Energia” dello scorso 4 giugno. Sostanzialmente, nel 2014 (dichiarazione 2015) non è necessario, ai fini della piena applicazione del beneficio, che la spesa sostenuta per i mobili e gli elettrodomestici sia pari o inferiore a quella sostenuta per la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria dell’immobile. Il bonus mobili prevede sempre una detrazione fiscale del 50%, diluibile in 10 rate annuali di pari importo, su una spesa massima di 10mila euro (quindi la detrazione effettiva ammonterebbe al massimo di 5mila euro), ma soltanto nel caso in cui si effettuino degli interventi detraibili col 50% (ovviamente nello stesso appartamento per il quale si acquistano i mobili). Nella circolare 29/E l' Agenzia delle Entrate specifica che tra i mobili agevolati rientrano i letti, gli armadi, le librerie, i tavoli, i divani, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione. Fra gli elettrodomestici, invece, figurano i frigoriferi, le lavatrici, le asciugatrici, le lavastoviglie e gli apparecchi di cottura. Altra questione importante su cui si sofferma la Circolare è il “collegamento richiesto” tra l’acquisto dei mobili/elettrodomestici e gli interventi edilizi. Tale collegamento, chiarisce l’Agenzia, “deve sussistere tenendo conto dell’immobile nel suo complesso e non del singolo ambiente dell’immobile. In altri termini, l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se detti beni sono destinati all’arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l’immobile sia comunque oggetto di interventi”. L' acquisto dei mobili, per essere detraibile è necessario che sia stato effettuato a partire dalla data del 6 giugno 2013: in tal senso farà fede la data di emissione del bonifico o dell’utilizzo della carta di credito o di debito, qualora si scelga questa seconda modalità di pagamento. Riguardo infine alla proroga delle detrazioni su ristrutturazioni edilizie e interventi mirati al risparmio energetico, la Legge di Stabilità prolunga a tutto il 2014 l’attuale 50% sui lavori di ristrutturazione, che si abbasserà al 40% nel 2015. Dal 2016, invece, si dovrebbe tornare all’ordinario 36%. Quanto alla detrazione del 65% (ex 55%) va fatta una distinzione fra gli interventi effettuati sui singoli appartamenti e quelli che invece coinvolgono le parti comuni degli edifici condominiali. Per i primi, infatti, la detrazione verrà protratta sino al 31 dicembre 2014, abbassandosi poi al 50% per tutto il 2015. Per gli interventi condominiali, invece, il beneficio resterà in vigore nella misura del 65% fino al 30 giugno 2015, calando invece al 50% dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016. Dal 31 ottobre è in vigore la legge IMU con cui diventa operativa la prima parte del pacchetto casa pensata per dare sostegno ai mutui per l’acquisto dell’abitazione principale ed agevolare l’accesso al mercato degli affitti.
Per quanto riguarda l’IMU viene cancellata la prima rata per le abitazioni principali e le loro pertinenze, per gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie, i terreni agricoli e i fabbricati rurali. Fanno eccezione gli immobili di lusso, accatastati nelle categorie A1, A8 e A9 anche se utilizzati come prima casa. I Comuni possono decidere se equiparare alla prima casa anche le abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito ai figli, che le utilizzano come abitazioni principali. Questi immobili non pagheranno la seconda rata dell’Imu, mentre la prima, già versata, non sarà rimborsata. Nel caso in cui optino per l’equiparazione, i Comuni dovranno anche decidere al di sotto di quale fascia di reddito far valere l’agevolazione. La legge elimina la seconda rata dell’Imu per gli immobili invenduti appartenenti alle imprese di costruzione. L’esenzione si applica a partire dal primo luglio 2013. Dal 2014 l’esenzione sarà totale e verrà applicata fino a che gli immobili restino destinati alla vendita e non siano affittati. Il Consiglio dei ministri del 28 agosto 2013 ha varato un piano per la casa che prevede la creazione di un nuovo fondo ed il rifinanziamento di tre fondi già esistenti: 200 milioni di euro per rendere più sostenibili gli oneri del mutuo e della locazione della prima abitazione per le famiglie e le persone più svantaggiate.
Ecco i fondi: 1. FONDO PER I MUTUI PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA (40 MILIONI DI EURO) CHE COS’E’ Il fondo sostiene i proprietari, titolari di “mutui prima casa” nel pagamento delle rate del mutuo consentendo una sospensione nel pagamento delle rate. CHI PUO’ USUFRUIRE DEL FONDO Proprietari di immobili adibiti ad abitazione principale, in temporanea difficoltà, titolari di un mutuo non superiore a € 250.000 ed in possesso di indicatore ISEE non superiore a € 30.000. COME FUNZIONA Il fondo consente la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per un periodo massimo di 18 mesi. Il fondo sostiene i costi relativi agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. REQUISITI Oltre al requisito di reddito indicato, i richiedenti devono dimostrare di possedere almeno uno dei seguenti requisiti: · perdita del rapporto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che a tempo indeterminato; · perdita del rapporto di lavoro parasubordinato; · insorgenza di condizioni di non autosufficienza dell’intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo. COME SI ACCEDE La domanda di sospensione va effettuata direttamente presso la banca con la modulistica ufficiale aggiornata che di volta in volta viene resa disponibile su (www.dt.tesoro.it) e su (www.consap.it). 2. FONDO PER L’ACCESSO AL CREDITO PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA (60 MILIONI DI EURO) CHE COS’E’ Il fondo offre le garanzie necessarie per ottenere un mutuo per l’acquisto della prima casa. Lo Stato garantisce il 50% della quota capitale del mutuo che viene concesso. REQUISITI · età inferiore a 35 anni (tale requisito deve essere soddisfatto da tutti i richiedenti); · giovani coppie coniugate (con o senza figli) o nuclei familiari anche mono- genitoriali con figli minori; · giovani lavoratori titolari di contratti di lavoro atipici di cui all’articolo 1 della legge 28 giugno 2012 n. 92; · reddito ISEE complessivo non superiore a 40mila euro; · non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo. CARATTERISTICHE DELL’IMMOBILE CHE PUO’ BENEFICIARE DEL FONDO · l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale; · non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi) e non deve avere una superficie superiore a 95 mq; · non deve avere le caratteristiche di lusso. CARATTERISTICHE DEL MUTUO ATTIVABILE CON IL FONDO · mutui ipotecari prima casa; · di ammontare non superiore a € 200.000; · il tasso applicato e le condizioni del mutuo sono stabilite dai singoli istituti bancari entro i parametri predefiniti; · i mutui potranno essere sottoscritti con un tasso non superiore al tasso effettivo globale medio sui mutui (pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’economia e delle finanze); · i finanziatori si impegnano a non chiedere ai mutuatari garanzie aggiuntive oltre all’ ipoteca sull’ immobile ed alla garanzia fornita dallo Stato. COME SI ACCEDE I giovani in possesso dei requisiti, per accedere ai finanziamenti, devono compilare il modello di domanda, allegare la documentazione richiesta e recarsi presso le filiali dei soggetti finanziatori aderenti all’iniziativa. ALTRE INFORMAZIONI Ulteriori informazioni su http://www.diamoglifuturo.it/fondo-casa 3. FONDO DI SOSTEGNO PER L’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (60 MILIONI DI EURO) CHE COS’E’ Prevede l’erogazione di contributi a favore di famiglie che hanno un canone di locazione registrato e che si trovano in difficoltà nel pagare l’affitto. COME FUNZIONA Ogni anno lo Stato, con Legge Finanziaria, stabilisce l’importo da ripartire tra le Regioni entro il 31 marzo. Successivamente i Comuni definiscono l’entità e le modalità di erogazione dei contributi ed individuano con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne. Le somme assegnate sono concesse come contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti dai conduttori in difficoltà ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata. CHI PUO’ USUFRUIRE DEL FONDO Possono presentare la domanda tutti i cittadini in possesso dei requisiti minimi previsti dal Decreto Ministeriale 7 giugno 1999 (riferiti al nucleo familiare): · reddito annuo imponibile complessivo non superiore a due pensioni minime INPS, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%; · reddito annuo imponibile complessivo non superiore a quello determinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%. COME SI ACCEDE I conduttori, in possesso dei requisiti, potranno accedere al Fondo partecipando ai bandi pubblici comunali. 4. FONDO DI GARANZIA A COPERTURA DEL RISCHIO DI MOROSITA’ DI LOCATARI ALTRIMENTI AFFIDABILI (40 milioni di euro) CHE COS’E’ Il fondo è finalizzato a garantire il rischio di morosità da parte di quei locatari, generalmente affidabili, che a causa della sfavorevole situazione economica che attraversa il paese, si trovano momentaneamente in difficoltà. Il fondo ha, inoltre, la finalità di prevenire l’apertura di procedimenti di sfratto. CHI PUO’ USUFRUIRE DEL FONDO Gli inquilini residenti in Comuni ad alta tensione abitativa dove siano già stati attivati bandi per l’erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. COME FUNZIONA L’accesso al fondo consentirà la sospensione temporanea del pagamento dei canoni di affitto. Il decreto ministeriale ripartirà le risorse disponibili fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. ALTRE INFORMAZIONI Il sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti fornirà tutte le informazioni necessarie all’accesso al Fondo e la relativa modulistica. Le detrazioni fiscali del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici e del 50% per la ristrutturazione edilizia e l’arredo della casa sono state prorogate fino al 31 dicembre 2014 con l’approvazione della Legge di Stabilità per il 2014.
Le detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sono prorogate fino alla fine del 2014, mantenendo l’attuale aliquota, per poi decrescere progressivamente. Nel 2015 le detrazioni scendono infatti al 50% e nel 2016 tornano al 36%, seguendo il bonus ristrutturazioni cui sono state accomunate. Per gli interventi che interessano le parti comuni degli edifici condominiali o tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, le spese sostenute fino al 30 giugno 2015 sono detraibili al 65%, mentre quelle effettuate fino al 30 giugno 2016 usufruiscono del bonus al 50%. Le detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni e l'acquisto di mobili ed elettrodomestici sono prorogate fino alla fine del 2014. Le spese sostenute nel 2015 sono agevolate con una detrazione fiscale del 40%. Nel 2014 e nel 2015 il tetto di spesa agevolabile resta fermo a 96 mila euro. A partire dal 2016 il bonus torna invece all’ aliquota ordinaria del 36% e il tetto di spesa scende a 48 mila euro. La scorsa settimana due clienti del nostro studio ci hanno interpellato per chiederci consigli su una proposta che è stata fatta loro sull’ uscio di casa.
In tutti e due i casi i proponitori chiedevano al possibile futuro cliente se avesse intenzione di installare un impianto fotovoltaico sul tetto di casa sua senza spendere nulla!!! Nel contratto era compreso lo studio di fattibilità, la progettazione, le pratiche amministrative, il collaudo, l’allacciamento ad ENEL, la gestione delle pratiche GSE, il trasporto del materiale sul tetto e l’installazione, insomma tutto ciò che è necessario per consegnare un impianto “chiavi in mano”. “L’unica cosa” è che il possibile acquirente doveva offrire loro il tetto (senza dovere però richiedere il pagamento dell’affitto) e non poteva usufruire dei guadagni di cui avrebbe potuto godere vendendo ad ENEL l’energia che non avrebbe consumato (il così detto SCAMBIO SUL POSTO a cui aderisce la maggior parte di clienti che installano un piccolo impianto fotovoltaico)… ovviamente i guadagni se li sarebbero intascati loro!!! Tutto questo sarebbe durato dieci anni dopo di che il proprietario del tetto avrebbe potuto appropriarsi dell’impianto fotovoltaico … Il dettaglio che avevano omesso, però, è che dopo dieci anni un impianto fotovoltaico ha bisogno della sostituzione dei pannelli e della maggior parte dei componenti!!! Quindi a conti fatti loro sfruttano il tetto dell’ignaro “acquirente” non pagando l’affitto, godono del guadagno per la vendita dell’energia non consumata dal proprietario del tetto e dopo dieci anni lasciano al cliente un impianto fotovoltaico ormai vecchio, i cui pannelli dovranno essere sostituiti o smaltiti ( il cui onere, ovviamente, spetta al proprietario del tetto!). In uno dei due casi il tecnico che si è presentato alla porta si è addirittura presentato come un tecnico dell’ENEL!!! Ma da quando i tecnici dell’ENEL vendono impianti fotovoltaici?!? Come sappiamo il 5° Conto Energia è terminato a Luglio e con esso è diminuita molto, se non azzerata, la richiesta di impianti fotovoltaici … questo è forse un modo, per le aziende che si occupano ancora di questo settore, per continuare ad installare impianti … senza rimetterci tempo e denaro! L’articolo 26 del Decreto Legge n. 104/2013 ha apportato alcune novità nel riordino delle imposte di registro, ipotecaria e catastale disposto nel 2011, ma con effetto differito al 1° gennaio 2014, dall'art. 10 del Decreto Legislativo n. 23/2011 in materia di federalismo municipale.
Riportiamo di seguito alcuni esempi che mostrano come cambierà l’imposizione indiretta immobiliare, in qualche caso proponendo anche un utile confronto con l’analoga situazione nella quale, invece, uno stesso atto di cessione sia posto in essere in regime di IVA. Per una maggiore disamina delle moltissime fattispecie attualmente previste dalla nostra legislazione facciamo rinvio alla recente circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 del 29 maggio 2013. 1) Acquisto di abitazione con agevolazioni “prima casa” in regime di registro Situazione attuale: 3% (registro) + euro 168 (ipotecaria) + euro 168 (catastale) Dal 01/01/2014: 2%+ euro 50+ euro 50 Differenza per un atto di euro 100.000: dal 2014 minore imposizione per euro 1.236 (3.336 vs. 2.100) 2) Acquisto di abitazione con le agevolazioni «prima casa» in regime di IVA Situazione attuale: 4% (IVA) + 168 (registro) + 168 (ipotecaria) + 168 (catastale) Dal 01/01/2014: 4%+ 200+ 200+200 Differenza per un atto di euro 100.000: maggiore imposizione per euro 96 (4.504 vs. 4.600), con incomprensibile accentuazione della già esistente disparità di trattamento fra le due situazioni. 3) Acquisto di abitazione senza agevolazioni “prima casa” o di altro tipo di fabbricato (ufficio, negozio, magazzino, capannone, etc.) in regime di registro Situazione attuale: 7% (registro) + 2% (ipotecaria) + 1% (catastale) Dal 01/01/2014: 9%+ 50+ 50 Differenza per un atto di euro 100.000: minore imposizione euro 900 (10.000 vs. 9.100) 4) Acquisto di abitazione senza agevolazioni «prima casa» in regime IVA Situazione attuale: 10% (IVA) + 168 (registro) + 168 (ipotecaria) + 168 (catastale) Dal 01/01/2014: 10% + 200 (registro)+ 200 (ipotecaria) + 200 (catastale) Differenza per un atto di euro 100.000: maggiore imposizione euro 96 (10.504 vs. 10.600) 5) Acquisto di fabbricati non abitativi (uffici, negozi, capannoni, etc.) in regime IVA Situazione attuale: 21% (IVA) + 168 (registro) + 3% (ipotecaria) + 1% (catastale) Dal 01/01/2014: 21% + 200 (registro)+ 3% (ipotecaria) + 1% (catastale) Differenza per un atto di euro 100.000: minore imposizione euro 32 (25.168 vs. 25.200) Naturalmente, il caso qui in esame presuppone che l’aliquota IVA ordinaria non aumenti al 22%, come invece potrebbe accadere già a breve termine. 6) Acquisto di terreno fabbricabile in regime di registro Situazione attuale: 8% (registro) + 2% (ipotecaria) + 1% (catastale) Dal 01/01/2014: 9% (registro)+ 50 (ipotecaria) + 50 (catastale) Differenza per un atto di euro 100.000: minore imposizione euro 1.900 (11.000 vs. 9.100) 7) Acquisto di terreno agricolo e relative pertinenze se l'acquirente non è Imprenditore Agricolo Professionale o cooperativa agricola o altro soggetto indicato nell’ art. 1, 2° capoverso della Tariffa parte prima del D.P.R. n. 131/1986 Situazione attuale: 15% (registro) + 2% (ipotecaria) + 1% (catastale) Dal 01/01/2014: 9% + 50 (ipotecaria) + 50 (catastale) Differenza per un atto di euro 100.000: minore imposizione euro 8.900 (18.000 vs. 9.100) 8) Acquisto di fabbricato strumentale vincolato per l’interesse storico, artistico, archeologico in regime di registro Situazione attuale: 3% (registro) + 2% (ipotecaria) + 1% (catastale) Dal 01/01/2014: 9% + 50 (ipotecaria) + 50 (catastale) Differenza per un atto di euro 100.000: maggiore imposizione euro 3.100 (6.000 vs. 9.100) 9) Cessione da impresa di fabbricato abitativo in esenzione da IVA ad altra impresa avente oggetto principale o esclusivo attività di rivendita immobiliare a condizione che nell’atto l’acquirente dichiari che intende ritrasferire il bene entro tre anni Situazione attuale: 1% (registro) + 168 (ipotecaria) + 168 (catastale) Dal 01/01/2014: 9% + 50 (ipotecaria) + 50 (catastale) Differenza per un atto di euro 100.000: maggiore imposizione euro 7.764 (1.336 vs. 9.100) 10) Acquisto di immobile compreso in piano particolareggiato diretto all’attuazione di programmi di edilizia residenziale comunque denominati a condizione che l’intervento cui è finalizzato l’acquisto sia completato entro 5 anni dall’atto Situazione attuale: 1% (registro) + 3% (ipotecaria) + 2% (catastale) Dal 01/01/2014: 9% + 50 (ipotecaria) + 50 (catastale) Differenza per un atto di euro 100.000: maggiore imposizione euro 3.100 (6.000 vs. 9.100). 11) Trasferimento di immobili oggetto di piani di recupero di iniziativa pubblica o privata convenzionata in favore di soggetti che attuano il recupero Situazione attuale: 168 (registro) + 168 (ipotecaria) + 168 (catastale) Dal 01/01/2014: 9% + 50 (ipotecaria) + 50 (catastale) Differenza per un atto di euro 100.000: maggiore imposizione euro 8.596 (504 vs. 9.100) 12) Trasferimento ai comuni di opere di urbanizzazione o di aree a scomputo Situazione attuale: 168 (registro) + esente (ipotecaria) + esente (catastale) Dal 01/01/2014: 9% (registro) + 50 (ipotecaria) + 50 (catastale) Differenza per un atto di euro 100.000: maggiore imposizione euro 8.932 (168 vs. 9.100) 13) Acquisto di terreni agricoli da coltivatori diretti o IAP con le agevolazioni per la piccola proprietà contadina Situazione attuale: 168 (registro) + 168 (ipotecaria) + esente(catastale) Dal 01/01/2014: 9% (registro) + 50 (ipotecaria) + 50 (catastale) Differenza per un atto di euro 100.000: maggiore imposizione euro 8.764 (336 vs. 9.100) 14) Atti di assegnazione di aree edificabili ai proprietari da parte dei Comuni in esecuzione dei Piani Regolatori Generali e atti di ridistribuzione immobiliare posti in essere dai soggetti che hanno assunto gli obblighi connessi con l’attuazione della convenzione di lottizzazione, anche se non consorziati Situazione attuale: 168 (registro) + esente (ipotecaria) + esente(catastale) Dal 01/01/2014: 9% (registro) + 50 (ipotecaria) + 50 (catastale) Differenza per un atto di euro 100.000: maggiore imposizione euro 8.832 (168 vs. 9.100) 15) Trasferimenti immobiliari a favore di ONLUS in regime di registro a condizione che essa dichiari nell’atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l’effettivo utilizzo diretto entro due anni dall’acquisto Situazione attuale: 168 (registro) + 2% (ipotecaria) + 1% (catastale) Dal 01/01/2014: 9% (registro) + 50 (ipotecaria) + 50 (catastale) Differenza per un atto di euro 100.000: maggiore imposizione euro 5.932 (3.168 vs. 9.100) Inoltre, nei casi sopra richiamati, se dall’applicazione delle aliquote del 2% o del 9% dovesse risultare un importo di imposta di registro inferiore a euro 1.000, dal 1° gennaio 2014 tale imposta sarà comunque dovuta nell’importo minimo di euro 1.000. Recentemente mi è capitato di sentire alla radio alcune pubblicità di catene di negozi di arredamento che invitavano ad acquistare mobili affermando la “possibilità di detrarre il 50% delle spese sostenute per l’acquisto … così come riportato nel decreto legge 63/2013”.
Quindi … Qualsiasi persona che acquisti un mobile può effettivamente detrarre il 50% della spesa sostenuta? Facciamo un po’ di chiarezza … Che cos’ è il Bonus mobili? E’ una misura di incentivazione fiscale che consente di detrarre dalla dichiarazione dei redditi il 50% delle spese documentate relative all’ acquisto di arredi da destinare agli immobili che sono stati oggetto di ristrutturazione dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013. Quando si può richiedere l’agevolazione per gli arredi? Può essere richiesta da chiunque ha eseguito o stia eseguendo LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE (rientranti tra quelli ammessi dalla Detrazione 50%). I mobili acquistati devono essere utilizzati per l’arredo dell’unità immobiliare oggetto di ristrutturazione. Tra i mobili sono compresi anche gli elettrodomestici? Nel Bonus mobili sono inclusi anche gli elettrodomestici da incasso purché energeticamente efficienti e di classe superiore a A+ (per i forni basta la classe energetica A). Cosa bisogna fare per richiedere l’agevolazione? Il pagamento per l’acquisto degli arredi deve essere stato effettuato nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 ed il 31 dicembre 2013. Le spese devono essere documentate: occorre quindi avere una regolare fattura di acquisto e la ricevuta di pagamento con un sistema tracciabile come il bonifico bancario o postale. Nei bonifici dovranno essere indicati: - la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati; - il codice fiscale del beneficiario della detrazione; - il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Tetto di spesa La cifra massima che si può ottenere come detrazione è di € 5.000 su una spesa massima sostenuta di € 10.000. La somma di € 10.000 rappresenta l’”imponibile” complessivo sul quale si calcola la detrazione del 50%. Questa spesa è in aggiunta allo sconto fiscale che si ottiene con la detrazione 50% per le ristrutturazioni edilizie che rimane fissata a € 96.000. Entrambe le detrazioni saranno valide fino al 31 dicembre 2013. Numero delle rate Il Bonus mobili prevede che la cifra da portare in detrazione sia ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Non è previsto un periodo “corto” di ammortamento per i contribuenti over 75 e over 80. |