In cosa consiste?
Consiste in detrazioni dall’Irpef o dall’Ires.
A quanto ammonta la detrazione?
65% delle spese sostenute per interventi sulle singole unità immobiliari dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 (30 giugno 2014 se l’intervento è effettuato sulle parti comuni degli edifici condominiali, o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio).
Dal 1° gennaio 2014 (1 luglio per i condomini) l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese di ristrutturazione edilizia.
Quando sono riconosciute le detrazioni fiscali?
Sono riconosciute quando sono state sostenute per:
Chi può usufruire della detrazione?
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti che possiedono l’immobile oggetto di intervento.
In particolare sono ammessi:
- le persone fisiche
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa
- le associazioni tra professionisti
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Consiste in detrazioni dall’Irpef o dall’Ires.
A quanto ammonta la detrazione?
65% delle spese sostenute per interventi sulle singole unità immobiliari dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 (30 giugno 2014 se l’intervento è effettuato sulle parti comuni degli edifici condominiali, o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio).
Dal 1° gennaio 2014 (1 luglio per i condomini) l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese di ristrutturazione edilizia.
Quando sono riconosciute le detrazioni fiscali?
Sono riconosciute quando sono state sostenute per:
- riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento che permetta il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico dell 11/03/2008 – Allegato A (sostituzione o installazione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche previste per gli altri interventi agevolati ) - detrazione massima € 100.000
- miglioramento termico dell’edificio riguardanti finestre, strutture opache orizzontali (pavimenti e coperture), verticali (pareti generalmente esterne) - detrazione massima € 60.000
- installazione di pannelli solari - detrazione massima € 60.000
- sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione - detrazione massima € 30.000
Chi può usufruire della detrazione?
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti che possiedono l’immobile oggetto di intervento.
In particolare sono ammessi:
- le persone fisiche
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa
- le associazioni tra professionisti
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.